martedì 5 maggio 2026

Il Piano regolatore di Torino stravolto dalla perequazione


 

Il Piano regolatore di Torino stravolto dalla perequazione

Non abbiamo ancora smesso di rallegrarci per la vittoria del No al referendum sulla giustizia come vittoria della Costituzione, che la Costituzione medesima viene poi messa da parte quando si tratta di proprietà privata del suolo.

Il nuovo Piano regolatore del Comune di Torino, attualmente ancora al progetto preliminare, propone infatti testualmente di evitare l’esproprio per pubblica utilità previsto dall’art. 42 c. 3 della Costituzione sostituendolo con il meccanismo della perequazione, per il quale il Consiglio comunale non è più visto come il rappresentante di tutti noi, che sceglie e decide nell’interesse generale, ma come un avversario che con l’esproprio eserciterebbe un potere arbitrario a danno del singolo privato proprietario del suolo destinato a servizi pubblici.

Il meccanismo della perequazione introdotto prevede che il privato proprietario di aree a standard  possa cederle gratuitamente al Comune in cambio di una edificabilità limitata e diffusa (0,30 mq/mq di superficie lorda), trasferibile prevalentemente nelle aree di trasformazione individuate dal piano, oppure le possa vendere sul mercato ad altri privati dopo averle iscritte in un registro di diritti edificatori, da cui può attingere chi propone e progetta interventi di rigenerazione o completamento nelle aree già urbanizzate, secondo le regole di capacità edificatoria, cioè di costruire edifici, previste dal Piano regolatore.

La trattativa per le autorizzazioni a costruire è previsto che si svolga direttamente tra gli uffici del Comune e il privato proprietario e l’accordo venga poi ratificato con una delibera della Giunta senza più passare dal Consiglio comunale, come invece avviene adesso. In questo modo viene superata la pratica della variante al Piano regolatore, estromettendo però il Consiglio comunale da ogni competenza in merito all’uso del suolo urbano. Ed escludendo anche ogni possibilità di partecipazione popolare, tramite la presentazione di osservazioni, alla formazione della decisione, della quale si verrebbe  a conoscenza solo a fatti compiuti. 

Oltre all’art. 42,3 della Costituzione viene così anche negato  quanto  previsto dall’art. 42,2 del Testo Unico del Enti Locali (DL 267/2000), il quale attribuisce al Consiglio comunale il potere di decidere in merito ai piani territoriali e urbanistici e la competenza sui programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione. Tutto questo viene cancellato dalla perequazione, che sostituisce alla volontà del Consiglio comunale la disponibilità della proprietà privata ad accordarsi con gli uffici amministrativi del comune nei termini che la Giunta poi approverà. Svanisce così il ruolo di programmazione dell’ente pubblico e s’instaura il potere del privato e del mercato.

Due approfondimenti su perequazione e nuovo Piano regolatore di Torino sono pubblicati sul blog di Assemblea Un altro piano per Torino

https://apto.noblogs.org/post/2026/04/29/appunti-sulla-perequazione-urbanistica-nel-piano-regolatore-di-torino/

https://apto.noblogs.org/post/2026/04/24/cose-e-quando-nasce-la-perequazione-urbanistica-quale-cambiamento-urbanistico-culturale-produce/